Informazione per le Aziende
“Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.” (art. 124, comma 1 del D.Lgs. 152/2006)
“L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. […]” (art. 124, comma 2 del D.Lgs. 152/2006)
La Regione Toscana, con L.R. n. 20 del 31 maggio 2006, ha approvato le nuove “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006.
Con D.P.G.R. n. 46/R del 8 settembre 2008 la Regione Toscana ha pubblicato il regolamento attuativo della L.R. n. 20/2006.
L’art. 5, comma 2 della L.R. 20/2006, attribuisce alle Autorità di ATO la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura.
L’art. 8, comma 7 della L.R. 20/2006 stabilisce inoltre che lo scarico di AMC è comunque soggetto ad autorizzazione rilasciata dall’ente competente per tipologia di ricettore nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale per lo scarico di acque reflue industriali.
Le utenze che svolgono attività da cui si origina uno scarico di acque reflue industriali e di acque meteoriche contaminate necessitano quindi, in via preventiva, di espressa autorizzazione per lo scarico nella pubblica fognatura.
Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito. (art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/2006)
Ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” si intende per:
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acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 comma 1, lettera g)
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acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74 comma 1, lettera h)
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acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (art. 74 comma 1, lettera i)
Ai sensi della Legge Regionale della Toscana 31 maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” si intende per:
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acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all’articolo 13 (art. 2 comma 1, lettera e)