Consultazione sul "Regolamento per le utenze condominiali"
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Si sta concludendo il confronto con i Comuni e gli altri soggetti interessati sulla proposta di ATO 3 Medio Valdarno. La proposta di regolamento ha come destinatari non solo le utenze raggruppate (i condomini), ma anche le attuali utenze finali che possiedono contatori all’interno di proprietà privata. Inoltre si applica alle nuove costruzioni/ristrutturazioni ove non sia possibile porre contatori individuali al punto di consegna, ma è possibile porre gli stessi in proprietà condominiale. |
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In attuazione del comma 1 dell’art. 54 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Publiacqua, in data 27 settembre 2007, ha presentato all’Autorità di Ambito la proposta del “Regolamento per le utenze condominiali”. Tale bozza è stata oggetto di approfondimenti e confronti con l’Azienda ed è stata sottoposta al vaglio del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito in data 25 febbraio 2008. In tale data il Consiglio ha deciso di promuovere la presente consultazione sul regolamento . La condizione tecnica per la trasformazione delle utenze raggruppate in utenze singole è l’esistenza dei contatori in aree condominiali accessibili al personale di Publiacqua. Riguardo invece alle condizioni contrattuali è specificato che il condominio e le unità immobiliari dovranno stipulare singoli contratti con Publiacqua. L’utente ha inoltre l’obbligo di fornire lo schema idraulico ed anche l’obbligo di riconoscere il diritto di accesso ai contatori dagli addetti di Publiacqua. Nel caso in cui l’impianto non sia riconducibile ad una unica derivazione, su richiesta del condominio potranno essere installati contatori per ogni singolo punto di erogazione, nonché sottoscritti, per ciascuno di essi, singoli contratti di fornitura (con pagamento di quote fisse, depositi ecc). Normalmente però saranno stipulati un contratto per l’utenza condominiale (contatore generale) e tanti contratti quante sono le unità immobiliari. Il consumo registrato dai contatori delle unità immobiliari sarà tariffato in base alla tipologia di uso, mentre i consumi registrati dagli eventuali contatori ulteriori seguiranno i criteri di fatturazione delle utenze domestiche. Le eventuali differenze fra quanto registrato dal contatore generale e la somma dei volumi registrati dai singoli contatori a valle di questo sarà tariffata seguendo i criteri dell’utenza domestica. Nel caso invece di utenze singole poste all’interno di proprietà privata, il regolamento prevede che gli utenti dovranno sia individuare un delegato a cui compete la richiesta di istallazione del contatore condominiale, sia sostenere i costi dei consumi. Nel caso non venga individuato il delegato o stipulato il nuovo contratto è facoltà di Publiacqua interrompere l’erogazione. Il Regolamento conferma che la competenza e responsabilità di Publiacqua è fino al punto di consegna, comprendendo inoltre i contatori interni al condominio ove questi siano contrattualizzati. Inoltre l’amministratore di condominio ha un obbligo di assistenza nel caso in cui interventi richiedono operazioni sull’impianto condominiale interno. La misurazione dei consumi avverrà semestralmente. In caso di consumo anomalo Publiacqua si impegna a comunicare entro 25 giorni dalla lettura l’esistenza del fenomeno. Detta comunicazione, quando riguarda il contatore generale, è stata limitata all’amministratore di condominio. Il Regolamento inoltre stabilisce che, in caso non sia consentito l’accesso per la disattivazione di una fornitura a seguito morosità, l’intero condominio sarà avvertito della presenza di una morosità e successivamente sarà tentato un nuovo accesso, in difetto del quale sarà considerato moroso l’intero condominio. Inoltre è stato specificato che il condominio rimane responsabile in solido per il pagamento dei consumi della utenza intestata allo stesso. |
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